Accesso del disabile alla ZTL: omessa comunicazione del transito e conseguenze

Ai sensi dell’art. 11 del DPR 503/1996, le persone disabili (o chi le accompagna) dotate di contrassegno auto, possono circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. Al riconoscimento di detto diritto è correlato l’obbligo per il conducente di comunicare al Comune nel quale intende transitare il numero di targa dell’auto che accederà alla ZTL entro le 48 ore successive al transito. Ciò posto, va confermato che per chi sia in possesso del contrassegno, la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità, e che la violazione dell’obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive non inficia la legittimità dell’accesso alla zona dell’utente dotato di contrassegno disabili, ma ha il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi. L’obbligo di comunicazione del transito a carico del possessore del contrassegno speciale, dunque, rimane, ma non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, avendo piuttosto lo scopo di evitare la comminazione di sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 DPR n.503 del 1996.

Tribunale di Roma, sentenza del 13.11.2020, n. 15891

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