Investimento del pedone: parziale responsabilità del pedone

L’art. 2054, comma I, c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di colpa, suscettibile di prova contraria.  Tuttavia, la responsabilità del conducente è attenuata dal comportamento del pedone investito che da parzialmente causa all’investimento, in quanto in violazione della regola di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza, attraversa inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all’istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta, alla produzione del sinistro.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza  del 9 marzo 2021, n. 6514

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