I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente (su tale presupposto, il Tar Toscana ha annullato l’ordinanza – n. ord/2020/00508 del 18.12.2020 – con la quale il Sindaco del Comune di Firenze aveva introdotto l’“obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell’art. 1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze”)
TAR Toscana, sezione prima, sentenza dell’8.2.2021, n. 215
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