Deve affermarsi il seguente principio di diritto: l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1 C.d.A., il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 C.d.A.; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall’art. 283, commi 2 e 4 C.d.A.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.7.2020, n. 14255
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