Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica in seguito ad un sinistro stradale non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicchè è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.
NDR: in tal senso si veda Cass. n. 14517 del 10/07/2015.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.7.2020, n. 13300
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