Sinistro stradale con decesso del nonno: i nipoti vanno risarciti?

Posto che la perdita del rapporto parentale con figure non incluse nella stretta famiglia nucleare impone al danneggiato un onere probatorio più rigoroso, non potendosi presumere quell’insieme di relazioni, affetto, frequentazioni e abitudini di vita la cui privazione compone la voce di danno sopra menzionata, non è tuttavia necessario accertare un rapporto di convivenza, in quanto un solido e stabile rapporto familiare può verificarsi anche a prescindere dalla coabitazione (nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato che il nonno materno, morto a seguito del sinistro stradale, passava con i nipoti non solo eventi specifici (quali compleanni o festività), ma anche altri momenti di vita ordinaria: si ha dunque la prova di un forte legame affettivo dei bambini con i nonni, tale da dimostrare l’esistenza di un danno patito dai nipoti a causa della perdita del rapporto con il nonno materno).

NDR: in argomento si veda Cass. n. 21230 del 20/10/2016 (conf. Cass. n. 29332 del 07/12/2017): in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Tribunale di Lecce, sentenza del 5.6.2020

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