Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante rappresenta che, a seguito delle modifiche al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 introdotte dal d.lgs. n.159 del 2015, in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione del pagamento, il Fermo iscritto dall’Agente della riscossione non può essere cancellato fino ad integrale pagamento delle rate stabilite.
Al fine di contemperare la esigenza di tutela del credito pubblico con quelle del contribuente all’utilizzo del veicolo, gli Agenti della riscossione consentono, la sospensione degli effetti del Fermo in seguito al pagamento della prima rata del debito.
La annotazione al PRA del provvedimento di sospensione è stata fino ad oggi richiesta agli Sportelli degli Uffici PRA dal contribuente con la presentazione di una istanza assoggettata al pagamento della imposta di bollo.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal citato d.lgs. n. 98 del 2017 e sulla base di quanto stabilito dal CAD all’articolo 47 in tema di comunicazioni telematiche tra le PP.AA, anche la sospensione del Fermo può essere annotata sulla base del collegamento telematico tra Concessionario della riscossione e Archivio PRA e, dunque, viene meno la necessitĂ dell’istanza del contribuente cui consegue l’applicazione dell’imposta di bollo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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