Posto che dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito, va precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell’insidia o del trabocchetto, e in particolare dell’anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato.
NDR: in senso conforme Cass., 11/3/2006, n. 5445 e Cass., 20/2/2009, n. 4234.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.6.2020, n. 11096
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