Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato delconducente (si pensi al c.d. autovelox), previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.5.2020, n. 10326
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