In caso di apertura al traffico di un’area interessata da lavori in corso permane l’obbligo di custodia dell’Ente territoriale proprietario del tratto stradale, salvo che vi sia la prova che questo abbia trasferito, nell’ambito del contratto di appalto, l’obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione (nel caso di specie, la segnaletica apposta di per sé era scarna e nel complesso neppure conforme alla normativa in materia, stabilita dagli artt. 21 del c.d.s. e 31 e ss. del reg. c.d.s., ed alle necessità scaturenti dallo stato dei luoghi di cui è stata ritenuta responsabile la società appaltatrice e non l’Ente territoriale proprietario del tratto stradale).
NDR: in tal senso Cass. 19129/2011.
Tribunale di Lecce, sentenza del 9.11.2020, n. 2495
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