In materia di responsabilità per sinistro stradale, la mancata contestazione, ad opera della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, se pure non esonera l’attore dell’assolvimento dell’onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, può nondimeno assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice.
NDR: in tal senso Cass. 19 ottobre 2016, n. 21096).
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.5.2020, n. 9137
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