In materia di responsabilità da cose in custodia, non ogni danno provocato dall’insidia stradale da luogo al risarcimento dei danni subiti ma solo ove è dimostrato dal danneggiato che il pregiudizio subito non era evitabile e prevedibile con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.
L’art. art. 2051 c.c. prevede espressamente che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, il succitato dettato normativo introduce una ipotesi di responsabilità oggettiva che – derivando dal semplice rapporto oggettivo che sussiste tra il soggetto e la res – prescinde dall’atteggiamento psicologico e soggettivo del titolare del bene.
Trattasi, dunque, di una responsabilità presunta per la cui operatività sono richieste due condizioni: a) la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res e colui il quale ha un effettivo potere di fatto sulla stessa (proprietario ovvero possessore ovvero detentore); b) l’esistenza di un nesso eziologico tra il bene e l’evento dannoso.
L’unico esimente idoneo, ai sensi del dettato normativo, a liberare il custode dall’obbligo di risarcire il danno cagionato dalla cosa in custodia è il caso fortuito, ossia un accadimento imprevedibile ed inevitabile, di per sé sufficiente a produrre l’evento ed estraneo alla sfera di azione del custode. Detto accadimento può coincidere con un fatto della natura ovvero un fatto del terzo o dello stesso danneggiato (purché le condotte del terzo o del danneggiato abbiano costituito la causa esclusiva del danno).
Nel caso di specie, infatti, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’ente custode della strada – nello specifico, della Provincia – essendo l’insidia stradale ben visibile dal danneggiato. Le caratteristiche della visibilità oggettiva e della prevedibilità del pericolo, dunque, escludono la risarcibilità del danno subito.
Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 5.10.2020, n. 21323
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