La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio.
I giudici di legittimità, dopo aver, quindi, escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro ed il rigetto della domanda risarcitoria al FGVS, hanno precisato che l’accertamento da compiere “non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”. Il giudice di merito, pertanto, potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela”, ma dovrà farlo “nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.08.2020, n. 18097
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