Rilevatori dei limiti di velocità: il giudice non può sindacare il certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato

In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti – autovelox –, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
Inoltre, come sostenuto anche da precedente giurisprudenza in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito di sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata (Cass., sez. VI-2, sent. n. 18354/2018).
La verifica periodica, peraltro, si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo dall’ultima verifica dell’apparecchiatura ovvero dal suo collaudo.
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha precisato anche che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità non sia indicato se la presenza dell’apparecchio rivelatore della velocità sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Cassazione civile, ordinanza del 23.10.2020, n. 23330

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