Contestazione di infrazioni al C.d.S. da agente in divisa fuori servizio

È legittima la contestazione di infrazioni al Codice della strada eseguite dall’agente di polizia, fuori servizio ma in divisa, dopo aver intimato l’alt con segnale manuale, anche quando la verbalizzazione e la consegna del verbale non è contestuale ma avviene nei due giorni successivi. Come, infatti, precisato da precedente giurisprudenza, l’operazione di accertamento delle violazione al C.d.S. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale; la contestazione, inoltre, deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento. Tuttavia, l’art. 201 C.d.S. contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva. La “verbalizzazione”, inoltre, è operazione distinta e successiva, rispetto alla già “avvenuta” contestazione, la quale deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni (Cass., sent. n. 14668/2008).

Cassazione Civile, ordinanza del 29 settembre 2020, n. 20529

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