Confermata la corresponsabilità dell’ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c., in quanto custode della medesima, per la presenza di ghiaccio sulla careggiata che aveva provocato l’uscita di strada dell’autoveicolo ed il conseguente decesso della conducente.
Gli Ermellini, rigettati i motivi di ricorso, hanno confermato il carattere colposo della condotta della vittima ma meramente concorrente e non esclusivo nella causazione dell’evento dannoso.
Incontestabile è la sussistenza ed il concreto esercizio da parte del Comune di un effettivo potere di custodia sul tratto di strada: infatti, essendo stato azionato lo spargisale, nel tratto di strada in questione, diversi giorni prima del sinistro, e, rimanendo nei giorni successivi la temperatura al di sotto dello zero per la maggior parte della giornata, la formazione di ghiaccio era del tutto prevedibile. Peraltro, la circostanza che il Comune proprietario della strada avesse inviato mezzi per lo spargimento di sale in quella strada, dimostra la prevedibilità della formazione di una lastra di ghiaccio sul manto.
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., infatti, la formazione di ghiaccio sul manto stradale non costituisce un evento imprevedibile ed inevitabile, bensì un evento frequente nei mesi invernali.
Cassazione Civile, ordinanza del 31.08.2020, n. 18079
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