Necessaria contestazione specifica della conformità all’originale

Con riferimento all’opposizione a preavviso di fermo amministrativo emesso a fronte  dell’emissione di cartelle di pagamento per violazioni del Codice della Strada va confermato che in tema di necessaria contestazione specifica della conformità all’originale di singoli atti e del relativo contenuto, l’onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l’originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante  una  dichiarazione  di  chiaro  e  specifico  contenuto,  dalla  quale  sia  dato  desumere  che l’eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili  a tale  produzione  (nel caso di specie l’appellante si è limitato, tanto negli atti in primo grado, quanto in grado d’appello, a contestare la conformità “delle copie depositate dalle controparti”, senza indicare  se  le  copie riguardassero le cartelle, i verbali, le relate  di notifica, i ruoli esattoriali, nei confronti di tre diverse parti costituite, né quali fossero le ragioni poste alla base dell’.asserito disconoscimento, utilizzando all’.uopo unicamente una formula di stile.

NDR: in argomento Cass. 5461/96, 15856/04, 16232/04, 10912/03.

Tribunale di Roma, sentenza del 6.11.2020, n. 15521

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