La collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (fattispecie in tema di c.d. tamponamento a catena).
Tribunale di Milano, sentenza del 5.11.2020, n. 6942
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