Il pagamento in misura ridotta implica l’accettazione della sanzione

In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità, nonché, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento.

NDR: in tal senso Cass. 13727/2010.

Tribunale di Milano, sentenza del 4.11.2020, n. 6910

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