Il danno alla salute può essere provato con fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali e non vi sono limiti normativamente imposti alla risarcibilità del danno. Tuttavia, ciò che è indispensabile è che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dimostri l’esistenza “al di là di ogni ragionevole dubbio”; per contro non è nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, ipotetici, possibili, ma non probabili. Tale conclusione trova fondamento dal punto di vista letterale nella definizione normativa di danno biologico, essendo tale solo quello “suscettibile di accertamento medico legale”, cioè quello la cui esistenza sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale. Tale criteriologia non si limita ovviamente a considerare solo la storia clinica documentata della vittima. Essa ricorre altresì all’analisi della vis lesiva e della sintomatologia, all’esame obiettivo, alla statistica clinica. Ciò posto, deve ribadirsi che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire servendosi della rigorosa applicazione dei criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali. Deve al riguardo ribadirsi che non l’assenza di riscontri diagnostici strumentali impedisce il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, ma piuttosto l’assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purchè in quest’ultimo caso munito dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. (nella specie la SC afferma che il Tribunale non si è attenuto a tali principi avendo negato che un danno micropermanente possa essere accertato e quindi risarcito in assenza di diagnostica strumentale, ritenendo di condividere la consulenza tecnica nella quale si affermava che i danni permanenti lamentati fossero insuscettibili di accertamento strumentale: tale valutazione ha violato l’art. 138 Cod. Ass., perchè ha escluso la risarcibilità d’un danno suscettibile di accertamento medico legale, sol perchè quell’accertamento era stato compiuto senza l’ausilio di indagini strumentali).
NDR: in argomento Cass., sent. n. 31072/2019.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.9.2020, n. 20339
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