Nel giudizio di opposizione all’ordinanza di ingiunzione o al verbale di contestazione il giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all’art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
NDR: in tal senso, Cass. sent. n. 13751/2006.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.10.2020, n. 24037
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