Revoca della patente per il soggetto sottoposto a misure di prevenzione

Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020 –  con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma II, C.d.S., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione –, la revoca della patente costituisce espressione dell’esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato. La succitata pronuncia costituzionale ha, quindi, sostituito la rigidità della previgente previsione normativa con una disposizione facoltizzante, che opera sul piano non già di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura, ma su quello “di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare”, attesa l’ampia discrezionalità riservata in materia al prefetto. Conseguentemente la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario.

NDR: Corte Costituzionale, sentenza del 27.05.2020, n. 99

Corte di Cassazione, ordinanza 19 novembre 2020, n. 26391

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