In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in base al combinato disposto degli artt. 204-bis e 205, c. III, del D.lgs. n. 285/92 e 22-bis della L. n. 689/81, la competenza a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione delle violazioni del codice della strada è attribuita in via generale ed esclusiva al Giudice di Pace competente per territorio; trattasi della previsione di una ipotesi di competenza funzionale per materia, senza limiti di valore, prevalente sulla generale competenza del giudice del luogo ove si svolge l’esecuzione.
Tribunale di Roma, sentenza del 20.7.2020, n. 10646
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