Il reato di cui all’art. 73 del D.lgs. n. 59/2011 sanziona la persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale la quale guidi un autoveicolo o motoveicolo, senza patente o dopo che quest’ultima sia stata negata, sospesa o revocata. Pertanto, qualora il conducente si trovi alla guida di un “ciclomotore”, pur ravvisandosi le condizioni descritte dalla norma in esame, non può rispondere del reato contestato in quanto il veicolo non rientra nella nozione di “motoveicolo”.
Cassazione penale, Sezione Prima, sentenza del 17.12.2020, n. 36257
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