In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma I, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione (nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità dell’ente locale e ha negato il risarcimento del danno conseguente a caduta del pedone nella piazza pubblica a causa di un dislivello ivi presente, avendo accertato che l’evento fosse da imputare esclusivamente ad una disattenzione dello stesso pedone, pienamente idonea ad integrare il caso fortuito)
NDR: in tal senso Cass., ordinanze dell’1.2.2018, nn. 2480, 2481, 2482 2483.
Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza del 23.12.2020, n. 29435
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