In sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, da un lato il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all’entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell’età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell’invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell’arco vitale trascorso e dell’aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell’integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente (fattispecie in tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. in caso di domanda di risarcimento danni per caduta in bicicletta derivato dalla presenza di una grossa buca sul manto stradale). Qualora poi alla produzione del danno abbia concorso anche il comportamento colposo dello stesso danneggiato, atteso che si è evinto che la buca, si trovava in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata, sì che deve ritenersi che lo stesso non stesse conducendo la bicicletta in prossimità del margine destro della carreggiata, violando pertanto il disposto di cui all’art. 143 del codice della strada, il risarcimento deve essere ridotto proporzionalmente (e va nella specie riconosciuto un concorso di colpa di parte attrice nella misura del 25%).
NDR: quanto al riferimento alle tabelle romane si veda Cass. 7/6/2011 n. 12408.
Tribunale di Milano, sentenza del 28.10.2020, n. 6755
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