L‘opposizione prefettizia avverso il verbale di contestazione di una infrazione al Codice della Strada deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione, sia quando l’amministrazione ritenga la suddetta opposizione infondata nel merito, sia quando la ritenga inammissibile, irricevibile od improcedibile per qualsivoglia causa. In mancanza dell’emanazione del suddetto provvedimento espresso, non è consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.11.2020, n. 24702
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