In merito all’annullamento del verbale di contestazione della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S., il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolimetrico. Inoltre, la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ma senza la necessità che i verbalizzanti attendano l’arrivo del difensore eventualmente nominato per procedere all’esecuzione del test.
Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza del 7.01.2021, n. 28
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