Dal combinato disposto delle due disposizioni di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 (con previsione evidentemente integrativa della norma contenuta nel D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383) ed al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, si evince quindi che i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” – che per le “autostrade o strade extraurbane principali sono direttamente evincibili, in base alla previsione di legge, dalle caratteristiche del tratto stradale – non possono non essere desunti, negli altri casi, che dal decreto prefettizio, cui è rimesso il compito di individuare i tratti ammissibili “tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati” (art. 4, comma 2). E’ quindi necessario, a pena di nullità della sanzione, che il soggetto sanzionato possa rinvenire gli estremi del decreto prefettizio nel corpo del verbale, poichè solo in tal modo gli è assicurata la conoscenza dei “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” (art. 201 cit.).
NDR: si veda in argomento Cass. 24214/2018
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.11.2020, n. 24758
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