Le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada si distinguono dalla misura disposta dal prefetto ai sensi del medesimo codice, art. 223 (sospensione della patente di guida). Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell’esercizio di un’attività palesatasi come potenzialmente rischiosa. Pur avendo la sospensione natura cautelare e carattere preventivo, essa può essere adottata solo in presenza di fondati elementi di un’evidente responsabilità che devono riguardare non solo il consumo di sostanze stupefacenti, ma anche la conduzione del mezzo in condizione di alterazione psicofisica, da accertare in base ad una valutazione necessariamente sommaria, giustificata dall’urgenza di provvedere. Non è richiesta, a tal fine, l’effettuazione delle analisi ematologiche, essendo sufficienti i risultati degli esami dei liquidi biologici dimostrativi dell’avvenuta assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. Rileva, inoltre, uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di effettiva intossicazione.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.11.2020, n. 25007
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