L’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del C.d.S., può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato. Peraltro, la prova del fatto negativo consistente dell’inesistenza della delega, incombe sull’opponente, sicché egli avrebbe dovuto procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’amministrazione, ovvero, in caso negativo avrebbe dovuto sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, presso l’amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulteriore conseguenza che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.
NDR: in argomento si veda, con riferimento alla prima parte della massima Cass. 3904/2014 e 13832/2016 e, alla seconda, Cass. 20972/2018 e 23073/2016.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 9.11.2020, n. 24993
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