Falsificazione di pass per parcheggio invalidi

Integra il reato di falsità materiale – e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all’art. 489 c.p. – la riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. Non integra, invero, il reato di uso di atto falso ex art. 489 c.p., l’esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale. Solo se nell’intenzione dell’agente il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di falso.

Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 12.01.2021, n. 836

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