In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate, sia pure sulla base di nozioni di comune esperienza, dal danneggiato), sicchĂ© incorre in nullitĂ della sentenza ed in violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., sotto il profilo della carenza di idonea motivazione sull’integralitĂ del risarcimento, il giudice del merito che non motivi in modo adeguatamente analitico sulle circostanze idonee a personalizzare la liquidazione, pure idoneamente quanto meno allegate ed in parte provate dal danneggiato.
Il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere integralmente risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purchĂ© tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietĂ del danno e della gravitĂ della lesione, potendo di essi darsi prova anche per allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (come l’ordinarietĂ della sofferenza dei genitori nei non pochi giorni di coma del figlio e nei periodi in cui se ne presentava incerto il recupero, nonchĂ© quella dell’assistenza ad un figlio minorenne giĂ convivente, a lungo ricoverato lontano dalla residenza familiare e poi soggetto a non semplice riabilitazione).
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2020, n. 25843
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