Non è condivisibile sostenere che l’avere l’ultima parte dell’art. 196 C.d.S. indicato il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all’art. 84 C.d.S. (locazione di veicolo senza conducente), consentirebbe di escludere la responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo, cioè del proprietario. Tale interpretazione, difatti, non tiene conto della ratio complessiva della norma in questione, dovendosi invece concludere che l’ultima parte dell’art. 196 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.
NDR: in senso conforme Cass. 25 gennaio 2018, n. 1845 e 24 settembre 2015, n. 18988.
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 18.11.2020, n. 26206
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