La colpa della vittima esclude sempre la responsabilità dell’ente gestore della strada?

A fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente gestore della strada, non può escludersi il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e il sinistro sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, dovendosi invece accertare che quest’ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l’interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro. Ciò non significa peraltro che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori; ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un’espressa eccezione della controparte.

NDR: in argomento, sulle varie questioni trattate nella massima, si veda Cass. 6306/2013, 15723/2011, 24529/2009, 3651/2006, 25837/2017, 18317/2015, 2660/2013, 2480/2018 e 9315/2019.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.11.2020, n. 26527

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