Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa (caso di violazione del codice della strada), anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.
NDR: in tal senso Cass., 8 ottobre 2018, n. 24678, 13 giugno 2018, n. 15390, 6 febbraio 2017, n. 3105, 6 febbraio 2017, n. 3101, 31 gennaio 2017, n. 2570, 18 gennaio 2017, n. 1070 e 11 luglio 2016, n. 14125.
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 30.11.2020, n. 27332
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