I postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo sotto l’aspetto strettamente patrimoniale a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un’attività lavorativa già svolta o su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare; in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico.
NDR: in senso conforme Cass. 08/07/2020, n. 14246
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.12.2020, n. 28073
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