In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’art. 91 c.p.c., u.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione.
NDR: in senso conforme Cass. 9556/2014 e 369/2017
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.11.2020, n. 27306
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