L’opposizione a una cartella di pagamento, finalizzata alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della strada, deve essere proposta, nel termine di giorni trenta a pena di inammissibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non ai sensi dell’art. 615 del codice di rito civile, qualora la parte deduca che la stessa costituisca il primo atto tramite il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità ovvero dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.01.2021, n. 270
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