I reati di cui all’art. 189 C.d.S. sono reati istantanei di pericolo, sicché la condotta successiva dell’imputato, il quale, subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione né del reato di omessa fermata di cui all’art. 189, comma 6, C.d.S., né di quello di omissione di soccorso, di cui all’art. 189, comma 7. Inoltre, come precisato da precedente giurisprudenza, il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, atteso che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 28.01.2021, n. 3488
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