Ai sensi degli artt. 3 e 196 C.d.S., per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l’onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà: tale prova, tuttavia, è esclusa, ai sensi del citato art. 196, comma 3, quando la violazione è commessa – come nella specie è stato dichiaratamente ammesso ed è, quindi, rimasto incontestatamente accertato in fatto – dal dipendente di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata opponente, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l’ente o l’imprenditore all’agente, l’attività posta in essere da quest’ultimo nell’esercizio e nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, è direttamente riferibile alla prima.
NDR: in senso conforme Cass. n. 18062 del 2007.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.12.2020, n. 28466
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