Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all’esattore che ha emesso l’atto opposto (che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale), sia all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata. Dunque, qualora sia proposta, come nel caso in esame, opposizione contro estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento, sia l’ente titolare del potere sanzionatorio (nella specie il Comune e la Prefettura di Viterbo) che il Concessionario della riscossione sono legittimati passivi nel giudizio e litisconsorti necessari.
Tribunale di Roma, sentenza del 28.09.2020, n. 13032
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