Posto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha stabilito che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – è incostituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (si pensi ai c.d. autovelox) siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, è condivisibile affermare che, una volta dimostrata la custodia e la permanenza della funzionalità delle apparecchiature mediante la prova di verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, non è l’amministrazione che deve fornire la piena prova circa il perfetto funzionamento dell’apparecchio utilizzato, ma chi agisce contro l’applicazione della sanzione che deve dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 18.12.2020, n. 29093
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