L’opposizione a preavviso di fermo per crediti relativi a violazioni del codice della strada, ove sia diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, per l’applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace, salvo il limite di valore contemplato in taluni casi, secondo la disciplina prevista per le opposizioni a sanzioni amministrative dal D.Lgs. n. 150 del 2011, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, qualificabile come “opposizione cd. recuperatoria” e, dunque, non come opposizione all’esecuzione, ma come opposizione (tardiva) alla ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento).
Ai fini della competenza per materia del giudice di pace, è indifferente che l’impugnativa del preavviso di fermo “sia volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione (“opposizione c.d. recuperatoria”), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (“opposizione c.d. preventiva”).
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 24092/2018 e, alla seconda, Cass. 32243/2018.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.12.2020, n. 28673
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