Le sanzioni stradali accessorie interdittive della sospensione e della revoca della patente (artt. 218 e 219 C.d.S.), sorrette da chiara finalità di prevenzione della sicurezza stradale, sono disposte dal prefetto, nei casi previsti dalla legge, quali sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie che, viceversa, hanno funzione essenzialmente punitiva. Alle sanzioni stradali accessorie interdittive non può essere riconosciuta la natura di pene accessorie né di effetto penale della sentenza di condanna. Pertanto, nonostante la sentenza n. 88/19 della Corte Costituzionale, in sede di esecuzione non si può procedere alla sostituzione della sanzione della revoca della patente, disposta in sentenza, con quella della sospensione.
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 9.6.2020, n. 17506
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