L’onere imposto al danneggiato di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, quale quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste. Infatti, ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della suddetta raccomandata, si deve ritenere che la ratio della disposizione normativa di cui al succitato art. 148 sia stata egualmente soddisfatta.
NDR: in tal senso Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.01.2021, n. 1699
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