L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune dal conducente del veicolo danneggiato, atteso che le condizioni della strada, di solito usata da mezzi agricoli, avrebbero richiesto una maggiore prudenza alla guida).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2021, n. 2525
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