Nell’ipotesi – invero, statisticamente piuttosto frequente – di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, non potrà ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e dell’impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell’animale sia stata la “causa” dell’evento dannoso, è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
NDR: nella specie il Giudice afferma quanto segue. Qualora l’urto con l’animale sia verosimilmente avvenuto non sul margine destro della corsia di marcia percorsa dall’attore, bensì in prossimità del margine sinistro, in corrispondenza della linea di mezzeria – quindi allorquando l’animale aveva ormai ultimato l’attraversamento della sede stradale – va ricordato che il codice della strada prevede espressamente che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera ex art. 143, comma 1, d.lgs. 285/1992. Quindi, laddove l’attore avesse circolato nel rispetto della predetta regola cautelare, mantenendo la propria marcia in prossimità del margine destro della sua corsia di marcia, certamente avrebbe potuto evitare del tutto l’urto con l’animale. Inoltre, la circostanza che non sia rinvenuta alcuna traccia di frenata sul fondo stradale fa presumere che lo stesso non si fosse affatto avveduto della presenza dell’animale, verosimilmente a causa dell’eccessiva velocità non adeguata allo stato dei luoghi, in violazione della regola che impone ai conducenti di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo ex art. 141, comma 2, d.lgs. 285/1992. Deve dunque ritenersi che la regolazione della velocità del veicolo nei limiti previsti e commisurati allo stato e alle condizioni dei luoghi avrebbe ragionevolmente consentito all’attore di poter evitare il sinistro, potendosi tempestivamente avvedere della presenza dell’animale e potendo così compiere, conseguentemente, ogni manovra di sicurezza idonea ad evitare l’evento lesivo.
Tribunale di Milano, sentenza del 9.10.2020, n. 6104
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