In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6, si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l’efficacia.
NDR: in senso conforme Cass. n. 23457 del 2011e n. 7709 del 2019.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2021, n. 1417
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