Va confermato il principio per cui la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito (appare indubbio che nel caso di specie il sinistro è avvenuto su una strada che si trova nel perimetro urbano, ed ha avuto luogo ove sussiste in concreto la condizioni di custodia cui fa riferimento la Suprema Corte; in ragione di quanto sopra esposto il Comune, essendo il proprietario e il soggetto che aveva il potere di custodia, deve ritenersi responsabile e tenuto, ex art. 2051 c.c., a risarcire all’attrice tutti i danni da quest’ultima subiti).
Tribunale di Milano, sentenza del 15.10.2020, n. 6263
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